Il testo, che sarà autoattuativo, avrà come principio fondante “il risultato”
Come da road map prestabilita, il 20 ottobre scorso il Consiglio di Stato ha consegnato a Mario Draghi lo schema del nuovo Codice Appalti che, adesso, è nelle mani della neo eletta presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Il testo del progetto preliminare del nuovo Codice non è ancora disponibile, ma sono state diffuse alcune notizie relative alle novità e ai contenuti inseriti nella bozza.
La questione propedeutica da affrontare, però, è la tempistica perché il nuovo Codice degli Appalti deve entrare in vigore entro il 31 marzo 2023, come da scadenza fissata dal PNRR.
Al momento, quindi, resta in vigore il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina le gare di appalto attualmente attive.
Indice:
L’iter del nuovo Codice degli Appalti
I tempi sono stretti perché il nuovo Codice degli Appalti deve essere operativo a partire dal prossimo 31 marzo per rispettare il termine previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
La Commissione speciale per il codice appalti, insediata al Consiglio di Stato e coordinata da Luigi Carbone, ha preparato il nuovo testo che ora deve essere posto al vaglio della presidenza del Consiglio e del Ministero delle Infrastrutture.
Una volta analizzato, ed eventualmente modificato, il nuovo schema dovrà essere esaminato dalla Conferenza unificata Stato-Regioni che dovrà esprimere un parere entro 30 giorni.
Solo dopo potrà esserci l’approvazione, in prima lettura, del Consiglio dei Ministri e l’invio del testo alle Camere del Parlamento, che potrebbero metterci altri 45 giorni per esaminare la bozza.
Ottenuto l’ok da parte di Camera e Senato, il nuovo Codice Appalti dovrà essere approvato, in seconda lettura, dal Consiglio dei Ministri per poi ricevere la firma del Capo dello Stato Mattarella, essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e, infine, entrare in vigore dopo i canonici 15 giorni di vacatio legis.
Conti alla mano, per poter rispettare i termini previsti dal PNRR, l’iter deve cominciare non più tardi del prossimo dicembre.
Il Nuovo Codice degli Appalti è autoapplicativo
Senza alcun dubbio, una delle caratteristiche peculiari del nuovo codice è che è stato redatto per essere autoattuativo. Ciò significa che, una volta entrato in vigore, non saranno necessari successivi decreti attuativi per renderlo operativo.
Nello schema inviato dal Consiglio di Stato alla Presidenza del Consiglio, infatti, non è contenuto alcun rimando a provvedimenti attuativi poiché questi saranno sostituiti da allegati che avranno valore regolamentare. Ciò consentirà di ridurre notevolmente i tempi per l’operatività del nuovo testo normativo e di rispettare le scadenze fissate dal PNRR.
Inoltre, come anticipato dallo stesso Luigi Carbone in un articolo su Il Sole24Ore, la relazione illustrativa del nuovo codice “non sarà una versione in prosa dell’articolato, ma un vero “manuale della legge”, un manuale per l’applicazione pratica, una guideline”.
Il “principio di risultato” del nuovo Codice Appalti
Come detto, la bozza del nuovo testo normativo non è ancora disponibile, ma è già noto che la prima parte del codice è dedicata ai principi che soggiacciono alla nuova disciplina. Primo fra tutti il “principio di risultato” che mira a esprimere la filosofia del codice: fare gli appalti senza sprechi di tempo e senza lungaggini burocratiche.
Il secondo principio ispiratore – come anticipato da Luigi Carbone – è la “fiducia” tra funzionari e operatori economici. La redazione di un testo chiaro e completo di principi e regole consente di stabilire in maniera oggettiva le relazioni tra gli attori in campo. Inoltre, una maggiore definizione e tutela del ruolo e delle responsabilità del Rup (Responsabile unico del procedimento) dovrebbe esorcizzare il rischio del cosiddetto “sciopero della firma” o “amministrazione difensiva”.
Un terzo principio citato dal coordinatore della Commissione speciale per il codice appalti in Consiglio di Stato è “l’accesso al mercato” sulla base della trasparenza e dell’imparzialità, poiché questa sarebbe la strada per la crescita economica.
Gli articoli destinati ai principi rappresentano la prima parte del nuovo Codice degli Appalti. Rappresentano le linee guida ispiratrici per l’interpretazione del resto della normativa e il loro ruolo appare decisamente essenziale poiché, in rottura rispetto al passato, il nuovo codice non dovrebbe contenere norme specifiche e riferibili a fattispecie precise, ma più indicazioni generali applicative.
La struttura e le novità del nuovo Codice Appalti
Le novità del nuovo Codice appalti non riguardano solo la struttura del testo, ma anche e soprattutto i contenuti.
Da un punto di vista formale, lo schema attuale è composto da sei libri, uno dei quali dedicato appunto ai principi ispiratori della normativa, ed è autoesecutivo.
Inoltre, pur conservando lo stesso numero di articoli dell’attuale D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, ne asciuga del 30% i commi e le parole utilizzate.
Ma aldilà dell’aspetto formale, sul fronte delle novità sostanziali sono diverse le linee di intervento innovative, tra cui:
• La revisione obbligatoria dei prezzi basata sul modello francese che è più rapido e automatico
• Eliminazione della progettazione definitiva, facendo passare gli incarichi di progettazione dai tre attuali a soli due livelli
• Previsti incentivi per una maggiore digitalizzazione nella progettazione tramite le applicazioni BIM
• Maggiore digitalizzazione nella fase esecutiva, grazie anche all’introduzione del fascicolo virtuale dell’operatore economico, gestito da Anac (Autorità Nazionale Anticorruzione)
• Procedere con le semplificazioni nel solco dei Decreti-legge 76/2020 e 77/2021, ma sfrondati dalle norme mirate a gestire l’emergenza Covid-19
• Consentire il subappalto a cascata che prevede, per il subappaltatore, di subappaltare ulteriormente i lavori
In linea generale, gli obiettivi perseguiti sono una riduzione dei tempi di affidamento degli incarichi, una riduzione evidente del rischio di fenomeni di corruzione negli appalti grazie alla digitalizzazione dei processi, una più celere esecuzione degli incarichi e pagamenti più rapidi e puntuali alle imprese aggiudicatrici. Il tutto nell’impianto e nelle opportunità del PNRR.
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