Si possono delegare i lavori fino al 50% dell’importo. E da novembre…
Per il contratto del subappalto cambia tutto. O, perlomeno, molto. Il motivo? E’ il decreto semplificazioni-bis che introduce diverse modifiche sostanziali alcune delle quali sono immediatamente operative, altre entreranno in vigore il primo novembre 2021. Quello che cambia, insomma, è il contestatissimo Codice degli appalti approvato dall’allora ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio.
Semplificazioni-bis: le modifiche principali al contratto di subappalto
Ecco, in estrema sintesi, ciò che cambia fin da subito. Primo: fino al 31 ottobre 2021 il subappalto “non potrà superare temporaneamente la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavoro”. Secondo: sono vietate “la cessione integrale del contratto di appalto e l’affidamento a terze parti dell’esecuzione integrale delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto”. Terzo: Il subappaltatore dovrà “garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione degli stessi contratti collettivi nazionali di lavoro”.

Il contratto di subappalto e la fatturazione elettronica
Poi, dal 1° novembre 2021, verrà rimosso ogni limite quantitativo al subappalto. Questo vuol dire che la stazione appaltante dovrà indicare nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario dell’appalto. Resta invariato l’obbligo di fatturazione elettronica per tutte le operazioni fra privati, norma entrata in vigore il primo gennaio 2019.
Semplificazioni-bis è anche sicurezza sul lavoro e lotta alla mafia
Il contrasto alla criminalità organizzata sarà preseguito tramite l’obbligo di indicare le opere per le quali risulterà necessario il controllo delle attività di cantiere. Il secondo effetto di questo obbligo si traduce in una maggiore sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in un’ulteriore garanzia per quanto riguarda la salute dei lavoratori.
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