Credito d’imposta Società Benefit, a disposizione 10mila euro per ogni impresa
Il credito d’imposta per le società benefit nasce per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit nell’intero territorio nazionale. È prevista la concessione, a titolo di de minimis (piccola entità), di un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di costituzione o trasformazione sostenute dalle società benefit.
L’importo massimo utilizzabile in compensazione da ciascun beneficiario non può eccedere l’importo di 10 mila euro.
Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese, di qualunque dimensione, che, alla data di presentazione dell’istanza:
- sono costituite, regolarmente iscritte e “attive” nel Registro delle imprese
- hanno sostenuto spese per la costituzione ovvero per la trasformazione in società benefit, a decorrere dal 19 luglio 2020 – data di entrata in vigore del decreto rilancio – fino al 31 dicembre 2021
- disponendo di una sede principale o secondaria, svolgono un’attività economica in Italia
- si trovano nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali
- non rientrano tra i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una sanzione interdittiva
Spese ammissibili
Sono ammissibili alle agevolazioni le spese sostenute per la costituzione, ovvero per la trasformazione in società benefit, sostenute a decorrere dalla data del 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Ai sensi di quanto dal decreto rilancio, rientrano tra quelle ammissibili:
- le spese notarili e d’iscrizione nel Registro delle imprese
- le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit
Non sono ammesse all’agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L’imposta sul valore aggiunto è ammissibile all’agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

Come funziona il Credito d’imposta Società Benefit
Per fruire dell’agevolazione, i soggetti in possesso dei requisiti presentano al Ministero un’apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso l’apposita procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero. Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza di accesso.
Nell’istanza, i soggetti richiedenti dichiarano il possesso dei requisiti e riportano l’elenco complessivo delle spese sostenute.
I termini e le modalità di presentazione delle istanze di agevolazione saranno definiti con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo provvedimento saranno resi disponibili lo schema d’istanza di ammissione all’agevolazione, unitamente all’eventuale ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell’attività istruttoria da parte del Ministero.
La presentazione dell’istanza è riservata al rappresentante legale del soggetto proponente, così come risultante dal certificato camerale del medesimo, ovvero, ad altro soggetto delegato al quale è stato conferito potere di rappresentanza per la compilazione.
Modalità di fruizione dell’agevolazione
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione per l’anno 2021. Ai fini della fruizione del credito d’imposta, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l’importo concesso dal Ministero, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
Appalti PNRR Appaltipnrr.it è il primo sito d'informazione sulle opportunità del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Un portale dedicato alle aziende per cogliere le opportunità degli Appalti.